Squalifica Simone Licitra. Pena ridotta, anche per attenuante, e rimborso parziale al Basket Club Ragusa

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La Corte d’Appello Sportiva ha deciso di accogliere parzialmente i ricorso d’urgenza

Simone Licitra
Simone Licitra

presentato dal Basket Club Ragusa relativamente alla squalifica inflitta al tesserato Simone Licitra.

Questa la motivazione con cui il giudice sportivo aveva inflitto 3 turni all’atleta ragusano, al termine del turno infrasettimanale giocato mercoledì 1 novembre:

“Comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per tenuto conto dell’aggravante relativa alla carica di capitano della squadra, dirigente di società o addetto agli arbitri rivestita e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso“.

Avviato il ricorso da parte della società, Licitra ha poi giocato il turno di campionato successivo previsto contro la Nuova Agatirno Capo d’Orlando, ma non la gara contro il Cus Catania. Match in cui ha scontato il primo turno di squalifica.

Questo quanto considerato e ritenuto dalla Corte dopo la lettura del referto arbitrale

Considerato che la Società reclamante non ha contestato l’espulsione per doppio fallo antisportivo del giocatore Licitra Simone, né che lo stesso ha proferito parole offensive agli arbitri, sostenendo, invece, di fatto, che la sanzione della squalifica di tre giornate allo stesso inflitta dal GST non è condivisibile, sia perchè non sono state considerate le
circostanze attenuanti, sia in quanto non si ravvisano gli estremi per applicare quanto
previsto dall’art. 36 R.G., chiedendo che, pertanto, la sanzione venga ridimensionata,
riconducendola solo nell’alveo di quanto previsto al minimo dall’art. 33, 1 lett. B; ritenuto che la Società reclamante, a parere di questa Corte, ha erroneamente supposto che la
sanzione ex art. 36 R.G. sia stata irrogata a causa del ritardo nell’abbandonare il campo
di gioco, quando, invece, è derivata dalla circostanza secondo cui il giocatore Licitra,
dopo l’espulsione, non si è recato negli spogliatoi, come previsto dal citato articolo,
rimanendo nel tunnel a contatto visivo col campo da gioco; ritenuto altresì di contro, che nella fattispecie, sempre a parere di questa Corte, si ravvedono i presupposti per considerare le circostanze attenuanti in favore del giocatore”.

Per questi motivi la Corte D’Appello Sportiva ha deciso quanto segue.

Accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, riduce a due le giornate di squalifica
inflitte al giocatore Licitra Simone. Dispone il parziale incameramento del contributo di accesso ai servizi di giustizia nella misura del 50% ed il rimborso dell’altro 50% alla Società ASD Basket Club Ragusa“.

Qui copia del Comunicato ufficiale N° 103 – Provvedimento n°2 Stagione Sportiva 2017/2018

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