Dopo la rinuncia alla trasferta contro Legnano e l’impiego della formazione under 20 nel match casalingo contro Biella il giudice sportivo nazionale ha deciso per l’estromissione dal torneo della Mens Sana Siena, l’articolo 17 comma 3 del regolamento esecutivo gare stabilisce in questo caso l’annullamento delle gare anche se già omologate qualora l’esclusione avvenga entro il termine della prima fase, ragion per cui l’Orlandina perde la testa della classifica, Trapani ha 2 punti in meno in classifica, mentre per Agrigento non cambia nulla.
Il Giudice Sportivo Nazionale, visto il referto ed il rapporto della gara n. 1435 Mens Sana Basket 1871 SSD A RL–Pall. Biella SSD A RL disputata in data 17 marzo 2019;
letto l’allegato al rapporto della gara redatto dal Sostituto Procuratore Federale;
considerata la rinuncia alla precedente gara operata nel corso del presente Campionato da parte della Mens Sana Basket 1871 SSD A RL (Gara n. 1427 del 10 marzo 2019, C.U. 1372 del 12 marzo 2019, G.S.N. n. 162);
rilevato, dalla lettura congiunta dei predetti documenti inerenti la gara in oggetto, che la Società Mens Sana Basket 1871 SSD A RL inseriva a referto un numero significativo di atleti appartenenti alle categorie giovanili, il cui trasferimento – da regionale a nazionale – è avvenuto nel corso dell’ultima settimana e che il punteggio di 31 punti di differenza a favore della Società Pall. Biella SSD A RL è maturato già nei primi due quarti di gara;
ritenuto pertanto che ci si trova di fronte ad una palese alterazione della uguaglianza competitiva delle squadre in campo, alterazione che si ritiene strumentalmente e fraudolentemente posta in essere dalla Società Mens Sana Basket 1871 SSD A RL al fine di disputare forzatamente la gara in questione e le prossime partite di campionato e non incorrere in una seconda formale rinuncia che comporterebbe la sanzione della esclusione dal presente Campionato;
tenuto altresì conto del comportamento generale tenuto dalla Società, caratterizzato dalla presenza di numerose procedure arbitrali e di delibere del Consiglio Federale relative alle dichiarazioni di morosità che hanno determinato e determineranno l’applicazione di punti di penalizzazione e di ammende pecuniarie, nonché da indagini aperte da parte della Procura Federale, peraltro attivata da Questo Giudice anche sulla gara n. 1427;
considerato pertanto corretto ed equo, per il caso in questione, assimilare la disputa della gara con una formazione rimaneggiata per intenti fraudolenti ad una vera e propria rinuncia alla stessa;
visti gli artt. 19, 44, 55, 56, comma 2 del Regolamento diGiustizia e art. 17, comma 3 del Regolamento Esecutivo Gare
P.Q.M.
Dispone l’esclusione della Società Mens Sana Basket 1871 SSD A RL (cod. FIP 054507) dalla partecipazione al Campionato di Serie A2 Maschile per la presente stagione sportiva 2018 – 2019, conservando il diritto di iscriversi ai
campionati Senior a libera partecipazione;
annulla tutte le partite sin qui disputate come previsto dal citato articolo 17 comma 3 del Regolamento Esecutivo Gare;
infligge un’ammenda pecuniaria di € 30.000,00, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi come previsto dall’art. 56, comma 2 R.G.;
infligge altresì al Legale Rappresentante pro tempore, Sig. Massimo Macchi, il provvedimento di inibizione per mesi 3 fino al 19 giugno 2019 così come previsto dall’art. 44 R.G.;
dispone altresì la trasmissione degli atti all’ Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l’annullamento dei tesseramenti CNA, ai sensi dell’art. 21 Regolamento Esecutivo Tesseramento e dell’art. 54 comma 3 del Regolamento di Giustizia.