In data odierna il la Corte d’Appello Sportiva ha rigettato il ricorso presentato dalla società Minibasket Milazzo contro la sconfitta a tavolino inflittale a causa del ritardo con cui è giunta al campo da gioco della GM Academy Palermo, in occasione del match previsto per la 11^ giornata del campionato di Serie D girone Granata Nord. La causa di forza maggiore – secondo la stessa Corte – non è stata documentata dalla società milazzese.
Ecco il testo completo de
Ricorso proposto dalla società A.S.D. MINIBASKET MILAZZO avverso il
provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale nel C.U. n. 281 del 09.01.2018
relativo alla gara n. 295 del 07.01.2018, campionato Serie D, Girone NORD,
contro GM BASKET ACADEMY ASD.
LA CORTE D’APPELLO SPORTIVA SEZ. TERR. SICILIA
Presenti i signori componenti:
Avv. Marcello Avellone, Avv. Fabrizio Savarino ed Avv. Alessandra Vella.
LETTO
il ricorso proposto dalla A.S.D. MINIBASKET MILAZZO, e le note di posta
elettronica di accompagnamento, gli allegati, nonché il referto ufficiale di gara;
SENTITO
telefonicamente il sig. Musmeci, dirigente accompagnatore, il qualità di referente della società GM BASKET ACADEMY ASD,
CONSIDERATO
che non risulta provato dalla società ricorrente la causa di forza maggiore dell’invocato ritardo, stante che, la stessa prova documentale allegata al ricorso, non fornisce prova nè della collocazione del campo di gioco né tanto meno della contrada Muffolini,
RITENUTO
che l’art. 63 del R.E., al comma 6, prevede espressamente che “sarà riconosciuta causa di forza maggiore ogni causa esterna, oggettivamente e documentalmente provata da
un Ente terzo, che abbia impedito o ritardato il percorso di viaggio”
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dispone l’incameramenl’incameramento della tassa di accesso ai servizi della giustizia sportiva.
Così deciso in Palermo il 11.01.2018