Il Tribunale Federale conferma l’applicazione della misura cautelare della sospensione per Michelangelo Sangiorgio, l’esame per l’eventuale deferimento si terrà nel mese di maggio. Di seguito il testo del provvedimento:
Il Tribunale federale letta la richiesta di applicazione della misura cautelare della sospensione nei confronti di Michelangelo Sangiorgio, attuale dirigente della società CUS Catania, nonché Presidente del Comitato Provinciale Fip di Catania, presentata il 5.4.18 dalla Procura Federale, e considerata la particolare gravità dei fatti contestati, l’esistenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, e ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di illeciti di analoga natura applicava la misura cautelare della sospensione, disponendo l’audizione dell’incolpato per il 12 aprile.
La Procura, riportandosi a quanto rappresentato nella propria richiesta di misura cautelare, e ribadendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonché la vigenza, nel diritto sportivo, del principio del “più probabile che non”, insisteva per la conferma del provvedimento adottato dal Tribunale il 9 aprile.
Inoltre, riportandosi agli atti di indagine espletati, da cui ha tratto origine l’atto di deferimento a carico del Sangiorgio, evidenziava la violazione delle norme di lealtà e correttezza ai sensi degli art 2 e 44 R.G.
La parte, presente personalmente e non assistita da difensore, riportandosi alla propria memoria difensiva, prodotta in data 3.4.2018, dichiarava che, a suo dire, l’atto di deferimento dovesse ritenersi immotivato; le indagini lacunose e parziali e il provvedimento di sospensione abnorme. Inoltre, sottolineata I’ inesistenza di qualsiasi rischio di reiterazione di condotte analoghe a quelle contestate, insisteva per la revoca del provvedimento cautelare.
Il Tribunale, esaminati gli atti e valutate le circostanze emerse, ritiene allo stato di dover confermare il provvedimento di sospensione adottato il 9 aprile, per le seguenti ragioni.
In via preliminare, si ritiene che gli atti di indagine sin qui espletati siano allo stato sufficienti per fondare il fumus del pericolo di reiterazione di condotte analoghe, intendendo con esse non la commissione di fattispecie identica a quella di sostituzione di persona, bensì illeciti configuranti violazione di norme rilevanti per I’ ordinamento sportivo, e in particolare, quelle di lealtà e correttezza cui un dirigente societario, nonché Presidente di Comitato Provinciale, deve attenersi.
Le deduzioni e le argomentazioni difensive della parte, non appaiono, allo stato, di quella forza probatoria tale da far ritenere infondata la tesi accusatoria, al momento circostanziata poiché supportata da riscontri testimoniali e da esiti investigativi convincenti. Rilevano, in particolare gli accertamenti compiuti dalla Polizia Postale, nonché le dichiarazioni rese all’Autorità giudiziaria ed alla procura Federale e confluite nel fascicolo del presente procedimento.
Considerato altresì che è onere di questo Tribunale, in questa sede, solo valutare la sussistenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza e del concreto ed attuale pericolo che l’incolpando commetta illecita della stessa natura mentre una più compiuta valutazione di merito va rimessa al Tribunale in sede di esame del deferimento (tra l’altro già disposto dalla Procura Federale) e che ai sensi dell’art 112 R.G. la misura cautelare si pone come obiettivo quello di evitare il rischio che I’ incolpato commetta “illeciti ” (ergo violazioni rilevanti a fini disciplinari) della stessa specie di quello che ha commesso – e dunque violazioni del principio di lealtà e correttezza derivanti, nel caso specifico, dalla possibile condotta di sostituzione di persona – si ritiene di dover confermare l’iniziale provvedimento di sospensione dalle attività sportive e federali, fino all’esito della decisione di merito.
P.Q.M.
Conferma l’ordinanza di sospensione ex art 112 comma 2 R.G. emanata in data 9 aprile 2018