Il giudice sportivo riconosce le cause di forza maggiore, Ragusa-Costa Masnaga si rigioca

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Non sconfitta a tavolino, come sembrava nell’aria, ma la possibilità di rigiocare la partita. Con queste motivazioni il giudice sportivo ha chiarito perché è possibile ripetere il match tra Passalacqua Spedizioni Ragusa e Limonta Costa Masnaga.

LIMONTA SPORT COSTA MASNAGA.
Il Giudice Sportivo Nazionale,
– esaminata la documentazione fornita dalla società ASD Basket Costa Masnaga in merito alla mancata presentazione alla gara dell’08/12/2019 contro la Passalacqua Ragusa, causata dalla rottura del mezzo di trasporto privato utilizzato dalla predetta società per raggiungere l’aeroporto con consequenziale perdita dell’aereo;
– esaminata la comunicazione di utilizzo di mezzi privati e noleggiati effettuata dalla predetta società per l’anno sportivo 2019/2020, come previsto dall’art. 63 comma 6 R.E.;
– esaminata la richiesta di riconoscimento della causa diforza maggiore richiesta dalla ASD Basket Costa Masnaga, come previsto dall’art. 64 R.E. e trasmessa nel rispetto dei termini stabiliti dal medesimo articolo;
– esaminata la disposizione DOA 2.1.4. relativamente al raggiungimento degli aeroporti della Sicilia ed altre isole, come nel caso di specie;

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli artt. 63 e 64 R.E. Gare, riconosce la causa di forza maggiore per il mancato arrivo della ASD Basket Costa Masnaga alla partita dell’08/12/2019, sussistendone la causa a fondamento e dispone la ripetizione della gara a data da destinarsi con la trasmissione degli atti al Settore Agonistico.

Ufficio Stampa FIP
9 dicembre 2019

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