Il giudice sportivo, esaminando il reclamo di urgenza ex art. 97 R.G. proposto dalla società Basket School Messina avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale nel C.U. n. 417 del 20/02/2018, relativo alla gara n. 116 del 18/02/2018, campionato Serie “C Silver”, contro Libertas Alcamo, premesso che, nei reclami ex art. 97 R.G., le sanzioni impugnate sono sospese ed i termini indicati non permettono, né è previsto, l’audizione delle parti ovvero di testi, ove richiesto dai reclamanti, salvo il caso non si ravvisi la necessità di avere chiarimenti sull’esposizione dei fatti oggetto di reclamo e letto il referto arbitrale con allegato, il reclamo di urgenza ed il provvedimento del GST, ritenuto che questa Corte, sebbene ritenga che per la fattispecie in esame non possa trovare ingresso il filmato televisivo della gara fornito dalla reclamante, perchè non si rinvengono i presupposti di cui all’art. 83 R.G., ha comunque visionato il medesimo, al fine di garantire una equa decisione; che nella tesi difensiva della Società reclamante non si rinviene alcun valido elemento probatorio che possa confutare il valore di prova privilegiata che riveste il rapporto arbitrale; che il GST, nel suo provvedimento, ha correttamente applicato le sanzioni previste dai
relativi articoli del R.G., sulla base della chiara esposizione dei fatti rappresentata dagli arbitri della gara nell’allegato a referto, per questo motivo rigetta il ricorso.
Relativamente al ricorso proposto da Sporting Sant’Agata avverso il provvedimento C.U 393 Giudice Sportivo 245 gara n. 319 del 13.02.18, tra Zannella Basket Cefalù , campionato serie D la corte d’appello sportiva
ritenuto
– che è risultato provato che l’atleta Urso Antonino, ha tenuto un
atteggiamento violento non in fase di gioco;
– che, per mero refuso di stampa il Giudice Sportivo ha indicato nel
provvedimento impugnato la violazione dell’art. 33 – 2-1C R.G. la cui
sanzione prevista è la “squalifica per almeno una gara”, e su questo
aspetto si fonda il ricorso promosso dallo Sporting Sant’Agata;
– che, comunque, il comportamento posto in essere dal giocatore Urso
Antonino, è sanzionato ai sensi dell’art. 33 – 3- 2B R.G., il quale
prevede una sanzione più gravosa rispetto a quella applicata dal GST
“squalifica per almeno due gare o inibizione per almeno 15 giorni”;
– che, il giocatore Urso Antonino, riveste la qualità di capitano della
squadra ricorrente, rappresentando questa circostanza aggravante ex
art. 21 – 5 A R.G.;
– che non risulta provato l’invocato motivo del “fatto ingiusto altrui” per
l’applicazione della circostanza attenuante;
rigetta il ricorso.