Caso Caiola, accolto il ricorso della Siaz Piazza Armerina

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Con comunicato ufficiale n°439 del 20/02/2023 la Corte d’Appello sportiva regionale ha accolto il ricorso presentato dal Siaz Piazza Armerina per il cosiddetto “Caso Caiola”.

È stata rigettata l’eccezione di nullità del provvedimento del GST inerente il vizio formale del provvedimento. Il Giudice Sportivo Territoriale aveva infatti riconosciuto la Siaz responsabile dell’errore commesso, cioè schierare l’atleta Emanuele Caiola classe 1993, inserendo in lista R Emanuele Caiola classe 1996.

Il principio dell’autoresponsabilità presuppone la consapevolezza di fatti, atti, o comportamenti che si realizzano, perché si possano imputare al loro autore – si legge nel provvedimento numero 4 -. Detto principio cessa di efficacia, allorché sia del tutto assente l’elemento della consapevolezza in capo all’autore dell’atto, come nella fattispecie in esame, in cui la Società SIAZ BASKET Piazza Armerina ha agito nella convinzione di schierare in campo un atleta tesserato. Non si può, pertanto, rimproverare alla società reclamante, sulla scorta del principio
dell’autoresponsabilità, un fatto di cui la stessa non era per nulla consapevole“.

Questa la motivazione finale del provvedimento che dispone l’accoglimento “nel merito il reclamo e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato del GST e omologa la gara n. 110 del 29/01/2023
Campionato C Gold con il risultato conseguito in campo di 87 a 98 in favore della Società A.S. Dil. GROTTACALDA (SIAZ Piazza Armerina). Dispone la restituzione del contributo di accesso ai servizi di giustizia“.

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