Sempre sul tema del tesseramento degli atleti extracomunitari riportiamo un esauriente intervento dell’Avv. Giuseppe Saeli che illustra la situazione giuridica dei tesserati interessati dagli atti di indagine della procura federale.
La vicenda dei tesseramenti degli atleti extra-comunitari che ha caratterizzato la stagione sportiva 2016/2017 sembra trovare una definizione, non certo positiva per le parti in gioco.
Ebbene, il tanto discusso comma 9, art. 1 del Regolamento Tesseramenti sta iniziando a “mietere vittime”.
La procura federale, infatti, a seguito dei blocchi dei tesseramenti effettuati dall’Ufficio della Federazione Italiana Pallacanestro, ha compiuto, e sta tutt’ora compiendo, i rituali atti di indagine nei confronti dei Presidenti (o legali rappresentanti) delle società coinvolte e nei confronti degli atleti extra-comunitari.
Molti soggetti coinvolti si domandano: che succede adesso? A cosa vado incontro se vengo deferito dalla Procura federale? Come devo rispondere alle richieste della Procura?
Ebbene, per rispondere a tali domande occorre innanzitutto focalizzare l’attenzione sulle norme che regolano la vicenda che ci occupa.
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
CAPO II – AZIONE DISCIPLINARE
Art. 44 – Azione del procuratore federale
“1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme di ciascuna Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.
- L’archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio ovvero l’illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l’autore.
- Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
- Quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore federale, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l’azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”.
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Altra norma da analizzare è l’art. 48 – Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione, che prescrive che “i soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l’applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
- L’accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare”.
Ebbene, dall’analisi della normativa che attiene alle funzioni della Procura federale, si evince chiaramente come il Codice di Giustizia Sportiva si preoccupa di garantire il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti.
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Per quanto attiene le eventuali violazioni regolamentari, in ordine all’assenza del permesso di soggiorno all’atto del tesseramento presso la Federazione, giova la pena sottolineare che le società e gli atleti interessati, qualora vengano contattate dalla Procura federale per fornire chiarimenti, è bene che rispondano alla prima convocazione fornendo tutti i documenti e i chiarimenti necessari.
Tali adempimenti, infatti, si rendono necessari per accelerare la definizione della fase delle indagini.
Infatti, se è vero che il Regolamento di Giustizia F.I.P., all’ Art. 40 – Violazioni relative al tesseramento, prescrive che la violazione delle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento venga sanzionata con l’inibizione per un periodo da sei a dodici mesi, tale inibizione è conseguente al giudizio dinnanzi al Tribunale Federale, al quale si giunge soltanto a seguito della chiusura della fase di indagini e a seguito dell’eventuale atto di deferimento a giudizio.
Dai primi provvedimenti emessi dal Tribunale Federale F.I.P. per l’anno sportivo 2016/2017, infatti, si evince come a talune società e taluni atleti sia stata già comminata la sanzione di inibizione per un determinato periodo di tempo, che varia in base ai singoli casi.
Anche il comportamento tenuto durante la fase di indagini, nonché il comportamento processuale delle parti, viene valutato ai fini della comminazione dell’eventuale sanzione.
IN COSA CONSISTE L’INIBIZIONE
Per rispondere in modo completo a questa domanda bisogna analizzare l’art. 13 del Regolamento di Giustizia F.I.P., il quale prescrive che “l’inibizione consiste nel divieto di svolgere attività federale e sociale per un periodo non superiore a cinque anni. La sanzione comporta in ogni caso:
- a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportiva nazionale ed internazionale;
- b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
- c) il divieto di accesso nei locali degli impianti sportivi inibiti al pubblico, in occasione di manifestazioni o gare, anche amichevoli;
- d) il divieto di rilasciare dichiarazioni alla stampa;
- e) il divieto di partecipare alla riunioni, anche informali, con altri tesserati.
L’inibizione è applicabile a tutti i tesserati. I tesserati nei cui confronti sia stata applicata l’inibizione o la squalifica mantengono lo status di tesserato e i relativi obblighi fino alla scadenza della sanzione loro irrogata. Le società di appartenenza sono responsabili in solido“.
COSA FARE PER IL PROSSIMO ANNO SPORTIVO
A seguito della vicenda che ha coinvolto i tesseramenti degli atleti extra-comunitari presso le società militanti nei campionati regionali, ad oggi si attendono le nuove disposizioni regolamentari della Federazione.
Concedere ai cittadini extra-comunitari la possibilità di tesserarsi presso la Federazione risponde pienamente ai principi di libera circolazione delle persone, insiti nei trattati che lo Stato italiano ha stipulato in ambito europeo ed extra-europeo.
Tuttavia tale possibilità non può in alcun modo essere slegata dai requisiti che tutti i cittadini extra-comunitari debbano possedere per risiedere regolarmente nel territorio italiano.
Di pari grado, la richiesta di permesso di soggiorno all’atto del tesseramento si scontra con la normativa statale che regola la procedura di ottenimento del titolo di soggiorno, il quale rilascio (qualora siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti) non avviene prima di 4-5 mesi dall’atto di richiesta.
Ebbene, al fine di superare un eventuale empasse della procedura di tesseramento, sarebbe auspicabile che le nuove disposizioni regolamentari vengano predisposte sulla scorta dei campionati professionistici, ove all’art. 26, Capo II, Reg. Esec. Tesseramento, viene prescritto che “gli atleti di cittadinanza extracomunitaria tesserabili presso società di serie A2 maschile o A1 femminile possano provvisoriamente produrre copia della ricevuta dell’assicurata inviata alla Questura rilasciata dall’Ufficio postale per il rilascio del permesso di soggiorno“.
Oltre a tale adempimento, ovviamente, diviene indispensabile richiedere il relativo Visto apposto sul passaporto da parte della rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine dell’atleta, al fine di non incorrere nuovamente nelle situazioni di incertezza e/o di irregolarità intervenute nel corrente anno sportivo.
Avv. Giuseppe Saeli