C GOLD. Le motivazioni della sentenza del Tribunale Federale sul caso della classifica finale

0
269

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N. 469 DEL 29 MARZO 2022 TRIBUNALE FEDERALE N. 33

Ricorso ex art. 109 R.G. della società A.S.D. Nuova Pallacanestro Messina, con richiesta cautelare di sospensiva ex art. 110 n.4 R.G.

Il Tribunale federale

Presidente: Romagnoli Componenti: Tomassini, D’Andria Relatore: Romagnoli

Ricevuto in data 25.03.2022 dalla società A.S.D. Nuova Pallacanestro Messina il “ricorso ex art. 109 R.G. con richiesta cautelare di sospensiva ex art. 110 n.4 R.G.”, con il quale si è chiesto al Tribunale federale di ” voler disporre anche inaudita altera parte ai sensi dell’art. 110 n.4 R.G. la immediata sospensione della efficacia e vaìenzd’ della classifica finale della fase regolare del Campionato di serie C Gold 2021/2022 della Regione Sicilia, contenuta nel C.U. 306 del 23.03.22 – Ufficio Gare n.161, e del conseguente calendario dei play-off pubblicato con C.U. n.310 del 24.03.2022 – Ufficio Gare n.161;

preso atto che, alla base del ricorso, la A.S.D. Nuova Pallacanestro Messina poneva la presunta errata interpretazione e/o applicazione, da parte del Comitato regionale Sicilia, dei principi e dei criteri per la elaborazione della classifica finale al termine della fase regolare, lamentando di esserne stata danneggiata;

considerato come la complessità della questione richiedesse un approfondimento che la ristrettezza dei tempi (l’inizio della fase play-off del suddetto campionato era fissato per il giorno 27.03.2022) non avrebbe consentito;

ritenuto come i motivi dell’istanza non fossero manifestamente infondati, e che la sospensione delle gare dei play-off non avrebbero determinato alcun nocumento alle altre squadre, né alcun pericolo per il regolare prosieguo della stagione sportiva;

accolta l’istanza cautelare formulata, e fissata l’udienza per la discussione del merito;

sentito all’udienza svoltasi in modalità telematica il giorno 29 marzo 2022 il difensore della società A.S.D. Nuova Pallacanestro Messina il quale, riportandosi al contenuto del ricorso, insisteva per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, e nello specifico, che questo Tribunale revocasse la classifica finale della “Fase regolare del Campionato Serie C Gold della Regione Sicilia; così come contenuta nel C.U. 306 del 23.03.2022- Ufficio Gare 161”, riformulandola e collocando al terzo posto, in base alla classifica avulsa, la ricorrente Nuova Pallacanestro Messina;

Segue C.U. n. 469 del 29 marzo 2022 T.F. n. 33

preso atto che lo stesso rilevava come l’interpretazione della disposizione dell’art. 62 lettera B) del Regolamento Esecutivo Gare, resa dalla Corte Federale di Appello e contenuta nel C.U. n.458 del 23 marzo 2022 n.10, non avrebbe tenuto conto del fatto che, nel caso specifico, tutte le squadre arrivate a pari punti avevano comunque disputato nella stagione regolare (comprensiva di una prima fase con partite di andata e ritorno, e di una seconda fase con partite singole “ad incrocio”) lo stesso numero di incontri, e che, pertanto, il suddetto parere non avrebbe potuto avere valore dirimente e non avrebbe dovuto applicarsi al caso in questione;

sentita la Sig.ra Correnti, Presidente del Comitato regionale Sicilia, che dichiarava come, considerata la difficoltà di interpretazione della norma, aveva ritenuto necessario richiedere il parere proprio al fine di dirimere la questione, limitandosi poi, una volta ottenuto, ad applicarne le conclusioni;

sentiti altresì il dirigente, delegato dal Presidente, in rappresentanza della società ricorrente, ed il Presidente della società contro interessata ASD Svincolati;

osserva

Il Tribunale ritiene che per la decisione del reclamo non si possa prescindere dalla lettura di quanto disposto dali’art.62 del Regolamento Esecutivo Gare, che disciplina le “Precedenze in classifica in caso di parità’, e che, nell’ipotesi di parità tra tre o più squadre, alla lettera B) prevede sostanzialmente 3 criteri per determinare una classifica.

In via principale si dovrà procedere alia compilazione di una classifica avulsa tra tutte le squadre terminate a pari punti, tenendo conto dei soli risultati degli incontri diretti tra le squadre anzidette”.

In caso di ulteriore parità nella classifica avulsa precedenza sarà attribuita alla squadra con H maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo H totale dei punti segnati per H totale dei punti subiti, limitatamente agli incontri diretti tra le squadre in parità nella classifica avulsa’.

Infine, “qualora risultasse una ulteriore situazione di parità, la precedenza dovrà essere attribuita alla squadra con H maggior Quoziente Canestri, calcolato come detto precedentemente, tenendo conto di tutte le gare del Campionato o fase o gruppo’.

Il Tribunale quindi, in totale condivisione con i principi enunciati nella citata interpretazione resa dalla Corte federale di Appello, ovvero che si debba “fare riferimento a comparazioni omogenee fra le diverse squadre e alla regola della par condicio tra i concorrenti’, ritiene che tanto il primo quanto il secondo dei principi contenuti neN’art.62 lettera B) R.E.G., non siano applicabili, in quanto le tre squadre arrivate a pari punti non hanno disputato tra di loro lo stesso numero di incontri, e quindi appare inutilizzabile il criterio della classifica avulsa.

Segue C.U. n. 469 del 29 marzo 2022 T.F. n. 33

E’ ancora la Corte federale di Appello ad individuare il principio applicabile, in quanto “L’unico momento in cui è dato individuare la sussistenza di elementi per operare comparazioni omogenee fra le diverse squadre è quello realizzatosi nella fase di qualificazione’, ed il maggior quoziente canestri deve fare riferimento “a tutte le partite giocate in egual numero ed eguali condizioni di partecipazione nella fase di qualificazione’.

Il Tribunale condivide il pensiero della Corte, che aveva escluso l’applicabilità del criterio del “quoziente canestri” nel caso in cui non fosse garantito il principio della omogeneità delle gare disputate, e non si fosse verificata la possibilità – per tutte le squadre coinvolte – di effettuare gli stessi scontri diretti.

Nel caso oggetto di ricorso, invece, le tre squadre hanno disputato lo stesso numero di partite, sia in casa che fuori, e, a parere di questo Tribunale l’eguaglianza competitiva è stata salvaguardata sotto ogni profilo e pertanto, dovendo prescindere dalla denominazione data alla seconda fase (definita come “fase ad orologio”), non si ravvede il motivo per il quale della stessa stagione regolare si debba tener conto unicamente dei risultati della prima fase (con partite di andata e ritorno) e non anche di quelli della seconda fase (con partite ad incrocio).

PQM

Non può quindi che applicarsi, al caso in questione, il criterio residuale contenuto nell’art. 62 lettera B) R.E.G., che impone di considerare, in caso di parità in classifica di tre o più squadre, il quoziente canestri “tenendo conto di tutte le gare del campionato o fase o gruppo’.

In accoglimento del ricorso, revoca la Classifica Finale della fase Regolare del Campionato Serie C Gold della Regione Sicilia, così come contenuta nel C.U. 306 del 23.03.2022-Uff. Gare 161; trasmette gli atti all’Ufficio Gare del Comitato regionale Sicilia, indicando quale criterio per stilare la nuova classifica, in caso di parità tra tre o più squadre, quello del “maggior quoziente canestri” calcolato sulla base di tutte le partite della stagione regolare (girone con partite di andata e ritorno, e partite singole “ad incrocio”); dispone non addebitarsi il contributo ricorso.

Federico Romagnoli RELATORE E PRESIDENTE

Maurizio Bertea SEGRETARIO GENERALE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here