FIP CATANIA. La Corte d’appello federale conferma i due anni di inibizione per Michelangelo Sangiorgio, le motivazioni

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Michelangelo Sangiorgio

La Corte d’appello federale, il tribunale di secondo grado della giustizia sportiva,  ha pubblicato le motivazioni con cui ha confermato la decisione di inibire per due anni fino al 9 aprile 2020 Michelangelo Sangiorgio, dirigente della società CUS Catania e Presidente del Comitato Provinciale FIP di Catania. Secondo i giudici federali “la condotta ascritta al Sangiorgio è unicamente quella di avere attivato in modo abusivo la casella di posta elettronica cinzia.savoca71@gmail.com [Cinzia Savoca è l’istruttore regionale degli arbitri siciliani] utilizzata per inviare ai Presidenti Regionali del CIA una mail dal contenuto diffamatorio nei confronti del Presidente Regionale FIP Antonio Rescifina“. L’indagine è partita da una denuncia contro ignoti di Cinzia Savoca per appropriazione indebita d’identità e “sulla base delle risultanze delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e poi concluse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, cui gli atti erano stati trasmessi per competenza territoriale, che in data 6 dicembre 2017 emetteva decreto di citazione a giudizio (proc. penale n. 4296/17 RGNR) nei confronti del Sangiorgio per rispondere avanti al Repubblica presso il Tribunale di Catania del reato di cui all’art. 494 C.P. [sostituzione di persona] ai danni di Savoca Cinzia proprio per l’abusiva attivazione della casella di posta elettronica a nome della Savoca stessa nei termini di cui al capo di incolpazione del presente procedimento“. La corte ha poi chiarito che la sanzione irrogata è relativa a questa specifica azione per cui non sono state prese in considerazione i reclami di Sangiorgio relativi alla possibilità che la mail fosse stata inviata ai presidenti dei comitati Cia regionali da terzi (secondo la polizia postale il messaggio sarebbe partito dalla sede della Croce rossa, dove Sangiorgio era di turno) e la presunta mancanza di interesse a  diffondere lo scritto avendolo già pubblicato su Facebook. Respinta anche la richiesta di integrazione “con l’esame dei testimoni Sig.ra Correnti Mariacristina e Gugliotta Roberto in grado di riferire notizie, rispettivamente, la prima, sui rapporti tra il Sangiorgio e il Rescifina e, il secondo, nella qualità di autore di un articolo di stampa pubblicato il 7 ottobre 2015 sul sito www.imgpress.it dal titolo “Antonio Rescifina dimettiti. Arbitri ribellatevi a chi vi vuole ignoranti”, sulle circostanze relative a tale specifico avvenimento.

Il testo integrale della sentenza 

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